LA RIVOLUZIONARIA NOVITÀ DELL’ART. 118, 4° CO DELLA
COSTITUZIONE
Recita la norma:, art. 118 Cost. 4° co. : “Stato, Regioni,
città metropolitane, province e comuni favoriscono l’autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
La rivoluzionaria novità introdotta (consapevolmente?) dal centrosinistra con la unilaterale
modifica del Titolo V° della Costituzione nel 2001, consiste in questo
riconoscimento costituzionale del protagonismo
dei cittadini, sia in forma associata sia in forma singola.
Prima che venisse introdotta questa norma – che io sappia –
nel campo del diritto amministrativo era stata elaborata la figura giuridica del “funzionario di fatto”, legata però ad
emergenze assolutamente eccezionali, quali, guerre, rivolte, calamità naturali.
Si pensi alle Giunte Popolari dopo il 25 aprile1945.
La nuova figura giuridica viceversa presuppone una normalità
di vita e riconosce valore giuridico al protagonismo dei cittadini che
spontaneamente si fanno gestori di “settori di attività amministrativa”.
Il requisito UNICO è che
la loro opera possa essere qualificata come “attività di interesse
generale” .
L’art. 118 co. 4 della Cost. mi pare a questo punto
riecheggi l’art. 43 della Cost. Uno dei vari articoli rimasto pressoché “lettera
morta”.
Mentre l’art. 41, con il pieno riconoscimento della libertà
di iniziativa economica privata è il
prototipo del liberismo, l’art. 43 può
ritenersi il prototipo di una economia alternativa che consente addirittura
l’esproprio di attività produttive ai privati per riservare la gestione a
“comunità di lavoratori o di utenti” qualora ci si trovi di fronte a servizi
pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio…. come a
dire che la Costituzione ammetterebbe le possibilità di espropriare le TV di
Berlusconi, dandole in gestione agli utenti – ascoltatori, ovvero il servizio
idrico ad Hera per consegnarne la gestione a comunità di utenti, ovvero il
settore petrolifero alle Sette Sorelle per consegnarlo agli automobilisti - consumatori - utenti… eccetera…
Robe dell’altro mondo!
Accontentiamoci per ora di verificare l’attuabilità del più
modesto art. 118 co. 4.
Termino pertanto con una domanda:
Se un gruppo di cittadini volonterosi inizia un monitoraggio
delle matrici alimentari nel territorio circostante alla costruenda centrale a
biomasse di Russi, sta esercitando “un’attività di interesse generale?”
E ,se si, ..… in cosa dovrà consistere quell’obbligo
giuridico costituzionalizzato di FAVORIRNE L’OPERATO che incombe a Provincia,
Comune, Istituzioni in genere?
Faenza, 1 luglio 2011
Daniele Morelli
Allorchè, gruppi di
cittadini o singoli gestiscano o
svolgano, de facto, interesse generale , i “pubblici poteri” favorirne l’attività.

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